Il sub-procedimento di anomalia dell’offerta è di competenza del RUP e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico” ex art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016. Il legislatore ha rimesso al RUP ogni valutazione in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici della stazione appaltante o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice.
Lo afferma Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1655.
Tale coinvolgimento è ritenuto necessario negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In sostanza, per gli appalti in cui, per il criterio di selezione, la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico si presenta più complessa, viene indicata la necessità di un parere, sia pur non vincolante, della commissione esaminatrice che ha già esaminato l’offerta anche nelle sue componenti tecniche.
Lo afferma Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1371.