Nuova interessante pronuncia in tema di ripartizione dell’onere della prova, circa la congruità degli importi inseriti in bolletta da parte del fornitore della energia.

La Cassazione, con ordinanza 16 novembre 2021 n. 34701, ha ribadito che “In tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l’impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo; incombe, invece, sul gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell’adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite”.

In pratica, la sentenza afferma il principio che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”.

La sentenza si inserisce in un solco già tracciato dalla Suprema Corte e le sue implicazioni sono quanto mai significative.

Pensiamo soprattutto alle utenze delle grandi aziende, che comportano consumi estremamente significativi e bollette quantomai elevate.

Se l’impresa ha ragione di dubitare del corretto funzionamento del contatore, ha l’onere di farne contestazione, ma non quello di provarlo, che invece grava sulla parte fornitrice.

Se questa ultima non assolve tale onere, essa, a parere di chi scrive, dovrà dimostrare diversamente esistenza ed ammontare del credito.

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