Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21).
Il Decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede lo stanziamento di 250 miliardi (di cui 55 miliardi in deficit) a sostegno di lavoratori, famiglie, imprese e sanità. Tra le numerose misure compaiono aiuti per lavoratori dipendenti e autonomi, come la proroga della cassa integrazione e il bonus partite Iva (che sale a 1000 euro), la proroga del blocco dei licenziamenti per altri tre mesi, la conferma di congedi parentali e bonus baby sitter fino alla fine dell’emergenza coronavirus. Particolare attenzione è stata posta anche alla regolarizzazione di braccianti, colf e badanti. Tra le misure per le famiglie, il reddito di emergenza dai 400 agli 800 euro mensili, incentivi alla ristrutturazione con l’ecobonus al 110% e ampliamento del bonus vacanze fino a 500 euro, senza dimenticare gli incentivi alla mobilità sostenibile con il bonus bici e monopattini e l’apertura dei centri estivi. Oltre 15 miliardi sono dedicati alle imprese, con interventi quali lo stop Irap e il congelamento Imu per alberghi e stabilimenti balneari. Presenti anche rimborsi per sanificazione degli ambienti e taglio delle bollette, oltre all’eliminazione della tassa per il suolo pubblico di bar e ristoranti, fondi per musei e luoghi di cultura e aiuti per le librerie.
Il Decreto costituisce, dunque, un intervento poderoso che mette in campo 55 miliardi di euro per sostenere lavoro, economia ed imprese a seguito dell’emergenza COVID-19. Di seguito alcune delle disposizioni principali sintetizzate.
Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP (art. 24)
Stop del saldo e dell’acconto del 40% Irap dovuto a giugno per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato ed i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi (non sarà condizionato alle perdite registrate). Resta fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. Uno sconto per circa 4 miliardi a 2 milioni di imprese e professionisti. Sono escluse le banche, gli enti finanziari, le assicurazioni e le amministrazioni pubbliche.
Contributo a fondo perduto (art. 25)
In arrivo 10 miliardi per le PMI fino a 5 milioni di fatturato. Saranno erogati contributi a fondo perduto, accreditati dall’Agenzia delle Entrate, a patto che abbiano subito un calo complessivo dei ricavi di almeno un terzo ad aprile rispetto allo stesso periodo del 2019. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’indennizzo è del 20% per i fatturati fino a 400mila euro, del 15% fino tra 400 mila euro e un milione e del 10% oltre questa soglia e fino a 5 milioni. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate (prevista anche l’autocertificazione di regolarità antimafia). Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione della stessa sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28)
In arrivo un credito d’imposta del 60% sui canoni d’affitto per tre mesi (a condizione che si registri una perdita del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento) e il congelamento degli oneri fissi sulle bollette fino a luglio. In particolare, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato (art. 33)
Per i contratti bancari, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il termine dello stato di emergenza soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia della scrittura privata di cui all’art. 2702 c.c. anche se il cliente esprime il proprio consenso (o esercita i diritti previsti dalla legge o dal contratto) mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l’intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi (art. 41)
Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi in materia, il termine del 15 aprile 2020 è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l’anno d’obbligo 2019, l’emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica decorre a partire dal 15 novembre 2020.
Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (art. 44)
Il Fondo è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Interventi per le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 da parte dei comuni (art. 45)
I comuni destinatari delle risorse per l’attuazione delle misure per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Misure urgenti in materia di servizi postali (art. 45)
Fino al 31 luglio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60)
Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse. Gli aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)
Viene esteso a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso. Viene inoltre introdotta la possibilità di revoca di licenziamento avvenuto tra il febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, a condizione che venga contestualmente richiesta la cassa integrazione in deroga.
Lavoro agile (art. 90)
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore) hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. Per l’intero periodo, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (art. 95)
Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni del Protocollo per gli ambienti di lavoro, l’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del DL “Cura Italia”, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di: a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. L’importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. L’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119)
Superbonus al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica, e possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori. Nel superbonus al 110% rientreranno anche gli interventi sulle seconde case purché non si tratti di edifici unifamiliari. Saranno quindi incluse le abitazioni che non siano prima casa all’interno di un condominio ma non villette unifamiliari. La detrazione al 110% vale per i lavori di manutenzione e riqualificazione energetica sostenuti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o a fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomini; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati; d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Le disposizioni non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico , alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (art. 121)
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di seguito elencati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio; b) efficienza energetica; c) adozione di misure antisismiche; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna; e) installazione di impianti fotovoltaici; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. I crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (art. 122)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti imposta di seguito elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Le disposizioni si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19: a) credito d’imposta per botteghe e negozi; b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; d) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per: a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; c) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (art. 154)
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.
Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158)
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall’articolo 83, comma 2 DL “Cura Italia”, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.