L’art. 91 del DL 17.03.2020 cd. “Cura-Italia” (convertito in L. 24.04.2020 n. 27, in vigore dal 30.04.2020) ha aggiunto due importanti previsioni in tema di responsabilità e contratti, dettate dall’emergenza sanitaria in atto.
La prima riguarda la responsabilità del debitore di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., per cui viene previsto che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 è sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Tale disposizione, che introduce una norma di chiusura applicabile ai rapporti contrattuali e alle obbligazioni in genere, esclude ovvero limita le conseguenze a carico del debitore in caso di inadempimento o ritardo legato alle misure di contenimento della pandemia. Il rispetto delle misure di contenimento assurge a “factum principis”, causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione (derivante da un sopravvenuto atto della pubblica Autorità in materia di salute) che rende, per ciò solo, l’inadempimento o il ritardo del debitore “non rimproverabile” e dunque incolpevole.
La seconda previsione, invece, consente negli appalti pubblici l’anticipazione del prezzo anche nei casi di consegna in via d’urgenza. In altri termini, viene estesa la disposizione di erogazione dell’anticipazione del 20% del prezzo del contratto pubblico (disposta dalla stazione appaltante entro 15 giorni dall’inizio dell’effettiva prestazione, ai sensi dell’art. 35, co. 18 D.Lgs. 50/2016) anche ai casi di affidamento in via d’urgenza ex art. 32, co. 8 D.Lgs. cit.