TAR Puglia Sez. I, con sentenza 26 gennaio 2022 n. 152, prende posizione su un ricorso proposto da una candidata ad un concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Azienda Sanitaria Locale Bari, per l’annullamento del bando, nella parte in cui non prevede la possibilità di effettuare sessioni suppletive delle prove concorsuali, in modalità da remoto od altra modalità idonea, per quei candidati impossibilitati a parteciparvi perché colpiti da infezione da Covid-19, e quindi per l’annullamento della sua esclusione dal concorso, in ragione dell’impossibilità oggettiva per positività al Covid-19, connessa alle disposizioni emanate dal Governo ed alle prescrizioni del bando, di sostenere le prove nei luoghi e modalità prestabiliti.
La ricorrente evidenziava che, essendo le misure di contenimento della pandemia dirette non solo e non tanto a tutelare un interesse del soggetto infetto da Covid-19, bensì soprattutto ad impedire la diffusione della pandemia nella collettività, la posizione assunta dall’ASL sarebbe stata ingiustamente pregiudizievole e discriminante per il candidato infetto.
Aggiungeva poi che, al contrario, l’art. 10, comma 2, D.L. n. 44/2021, nel consentire alle amministrazioni di prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate, evidenzierebbe l’immanenza di un principio idoneo a consentire all’amministrazione di derogare alla stretta contestualità delle prove, prevedendone di suppletive o in modalità da remoto, così garantendo il principio della par condicio tra i concorrenti ovvero del favor partecipationis.
Il Tar pugliese ha tuttavia ritenuto del tutto infondato il ricorso.
In prima battuta, il giudice amministrativo riporta il principio d’ordine generale, immanente nel sistema e, peraltro, previsto nella lex specialis del concorso, secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato, così escluso dalla selezione.
Detto principio riposa, a sua volta, sul principio di contestualità delle prove, che informa le procedure concorsuali e selettive e che costituisce un corollario della par condicio tra i candidati, secondo cui, per questi ultimi, devono valere le medesime condizioni, temporalmente coincidenti, di espletamento e valutazione delle prove.
Tanto è a presidio dei diversi ed ugualmente fondamentali principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, atteso che – continua il TAR – qualora le prove si svolgessero in modalità asincrona e diversificata, non solo, per ovvie ragioni, non vi sarebbe identità tra le relative tracce / domande / richieste poste ai candidati, ma neppure potrebbe essere garantito l’anonimato nella correzione e valutazione delle stesse; dunque, non si potrebbe assicurare un giudizio terzo ed oggettivo, mirato ad individuare i più meritevoli.
Infine, aggiunge il TAR, tra i cardini della materia concorsuale, deve pur ricordarsi che, affinché la procedura sortisca gli effetti sperati al momento della sua indizione, essa deve essere tempestivamente conclusa, evitando che le circostanze fondanti l’iniziativa concorsuale mutino considerevolmente ovvero che l’amministrazione perda interesse nell’obiettivo della selezione, divenuta inadeguata alle evolutesi esigenze.
Ciò si mostra, per logica deduzione, in contrapposizione con l’eventuale calendarizzazione di ulteriori sessioni di prove, destinate a quei candidati che siano risultati assenti nelle giornate prestabilite.
A parere del TAR, non v’è peraltro, allo stato, alcuna disposizione normativa che consenta di derogare a tali principi, nemmeno in ragione dell’intervenuta pandemia da Covid-19.
Lo stesso disposto richiamato dalla ricorrente, l’art. 10 comma 2 D.L. n. 44/2021, ad avviso del TAR dimostra che il legislatore, pur avendo avuto contezza del grave stato pandemico, ha previsto la mera facoltà, e non l’obbligo, d’adottare misure che deroghino alla contestualità delle prove, lasciando alla P.A. procedente la piena discrezionalità di continuare a rispettare i principi ordinari in tutti i casi in cui non ritenga opportuno derogarli.
Per queste ragioni, conclude il TAR barese, deve ritenersi che l’amministrazione, nella specie, abbia fatto buon governo dei principi che informano i pubblici concorsi e delle disposizioni di legge vigenti e, dunque, che il ricorso vada respinto.
La tesi, pur discostandosi da alcuni precedenti in materia, è quantomai convincente, perché costituisce, a parere di chi scrive, il giusto compromesso tra le esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e quelle di necessaria tutela della par condicio dei concorrenti.