Nuova significativa pronuncia del TAR Toscana, Firenze, Sez. III, 13 aprile 2021, n. 548, in materia di divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica.
In una gara pubblica per conclusione di accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di prodotti sanitari, una delle imprese partecipanti veniva
esclusa per avere allegato all’offerta tecnica un documento dal quale risultava “lo sconto generale a listino per gli “ulteriori prodotti” di cui al listino presentato”.
Ad avviso della stazione appaltante, tale indicazione – pur non consentendo di risalire all’offerta economica finale – era comunque idonea a condizionare/influenzare le scelte discrezionali della commissione chiamata a valutare le offerte.
Il provvedimento di esclusione veniva impugnato dall’interessata, per la quale a norma della lex specialis la percentuale di sconto da applicare al listino, destinato ad essere utilizzato per eventuali ulteriori acquisti di materiale di consumo, non faceva parte dell’offerta economica, riguardando piuttosto beni estranei all’oggetto dell’appalto, così come specificato nel Disciplinare di gara, e non era pertanto da valutarsi ai fini dell’attribuzione del punteggio economico.
Il ricorso veniva però rigettato dal Giudice Amministrativo, nel rispetto dei principi di segretezza della offerta economica e di divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica, i quali comportano che, fino a quando non sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, resta interdetta alla commissione di gara la conoscenza di quelli economici, al fine di evitare una possibile influenza sull’apprezzamento dei primi (Cons. Stato, III, 24.2.2020, n. 1350), con la precisazione che anche la sola possibilità (astratta) di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione (Cons. Stato, V, 24.1.2019, n. 612).
La peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica impone, dunque, che la tutela copra non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio.