Con recente interessante pronuncia, il Consiglio di Stato (Sez. V, 11 gennaio 2021 n. 384) ribadisce un importante principio in tema di interpretazione del contenuto delle offerte alle gare pubbliche di appalto.
Si tratta del principio, secondo cui “nelle gare pubbliche è ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante (nel solco tracciato dalla disciplina di interpretazione del contratto di diritto civile, di cui agli artt. 1362 ss. c.c.), senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (così Cons. Stato, IV, 6 maggio 2016 n. 1827; id., V, 11 gennaio 2018, n. 113; id., V, 5 maggio 2020, n. 2851), di modo che non sono suscettibili di sanatoria, nemmeno col soccorso istruttorio, le offerte incomplete, ambigue o caratterizzate da incertezza assoluta”.
Da ciò alcune conseguenze:
- la prima, che le offerte, in quanto atti negoziali, vanno interpretate utilizzando i criteri di cui all’art. 1362 e ss. c.c. allo scopo di ricercare l’effettiva volontà del dichiarante;
- la seconda, che nella interpretazione delle offerte non deve farsi utilizzo di fonti di conoscenza estranee ad esse, siano anche dichiarazioni integrative o rettificative, e ciò per il principio di immodificabilità dell’offerta (che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante);
- la terza, che le offerte ambigue o caratterizzate da incertezza assoluta non sono sanabili nemmeno con il soccorso istruttorio e vanno dunque escluse dalla gara.