Con recentissima sentenza n. 12 del 04.01.2021, il Tar Lazio ha dettato importanti indirizzi circa il rispetto del principio del favor partecipationis nelle procedure di gara, pur in presenza di cc.dd. clausole ambigue inserite nel bando.
In particolare, il Tribunale ha avvalorato il proprio ragionamento traendo spunto da due principi ricorrenti nella materia de qua: la massima partecipazione alle gare e la tassatività delle cause di esclusione.
Il primo impone che, anche nella determinazione del medesimo settore imprenditoriale delle prestazioni, venga privilegiata l’interpretazione che soddisfi l’esigenza della massima partecipazione alla procedura di gara, qualora questa sia compatibile con quella di selezionare un imprenditore qualificato.
Il secondo principio, invece, impone di non escludere il concorrente se non per una causa espressamente individuata nella lex specialis di gara. Ciò comporta che la stazione appaltante non può escludere un concorrente per difformità da un presunto requisito minimo non espressamente stabilito dalla specifica legge di gara (sul punto cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, sent. 2 dicembre 2019, n. 8255), né l’esclusione può essere disposta in base a una disposizione di non univoca interpretazione.
Sulla base di questi principi cardine, il Tar Lazio ha concluso statuendo che “nelle gare pubbliche, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e una tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara; ed infatti una siffatta lettura della problematica figura delle cc.dd. clausole ambigue si porrebbe evidentemente in contrasto con il principio della tassatività delle cause di esclusione, determinando ex art. 46 comma 1 bis, D. Lgs. n. 163/2006 la sanzione della nullità a carico della clausola in parola”.