Nuova interessante sentenza in tema di subappalto pronunciata da TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 3 novembre 2020 n. 11304.
Una società impugna gli esiti di una procedura di affidamento di appalto di servizi, deducendo, tra i vari motivi di gravame, l’illegittimità del disciplinare di gara laddove fissa al 40% la quota massima dell’appalto subappaltabile, asseritamente in contrasto con le pronunce della CGUE 27 novembre 2019, causa C-402/18 e 26 settembre 2019, causa C-63/18, ai sensi delle quali “la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”.
Il TAR, ribadisce il proprio precedente del 24 aprile 2020 n. 4183, a termini del quale “la pronuncia (della Corte di Giustizia) richiamata, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei lavori, non esclude la compatibilità con il diritto dell’Unione di limiti superiori… Di conseguenza la Corte ha considerato in contrasto con le direttive comunitarie in materia il limite fissato, non escludendo invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo. Pertanto non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l’attuale limite pari al 40% delle opere, previsto dall’art. 1, comma 18, della legge n. 55/2019, secondo cui: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori””.
Il Collegio, pertanto, non ravvisando valide ragioni per discostarsi dal precedente richiamato, respinge il motivo di gravame, confermando, per l’appunto, che, allo stato ed in assenza di specifiche statuizioni della CGUE, non può ritenersi direttamente contrastante con il diritto euro-unitario l’attuale limite del 40% delle prestazioni subappaltabili, previsto in via provvisoria, sino al 31 dicembre 2020, dall’art. 1, comma 18, della legge n. 55/2019.