Con recente sentenza 5 giugno 2020, n. 3602, il Consiglio di Stato ha statuito che se, nell’ambito della verifica di anomalia dell’offerta, il responsabile unico del procedimento (RUP) riconosce i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell’offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta, è legittimo chiedere l’ausilio di un tecnico esterno; non può quindi sostenersi che il fatto che il RUP non abbia proceduto direttamente alla verifica di anomalia, avendone delegato ad un soggetto esterno la verifica in relazione ad una voce, costituisca ex se un vizio di legittimità della procedura.
Invero – afferma il Consiglio di Stato in ottica ricostruttiva – il subprocedimento di anomalia è di competenza del RUP e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico” ex art. 77 D.Lgs. n. 50 del 2016. Pertanto, deve confermarsi il principio (tra cui di recente Cons. St., Ad. plen., 29 novembre 2012, n. 36) secondo cui anche nella vigenza del D.Lgs. n. 50 del 2016 il legislatore ha rimesso proprio al RUP ogni valutazione in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice. In questo senso vanno le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, che prevedono che – nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – la verifica “è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice nominata ex art. 77 del Codice”.
La ratio di questa previsione pare confermare la tesi che per gli appalti in cui, per il criterio di selezione, la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico si presenta più complessa, può rendersi necessario un supporto anche da parte della Commissione esaminatrice che ha già esaminato l’offerta nelle sue componenti tecniche, oltre che da parte di una Commissione o un tecnico ad hoc. Non rileva, infatti, la circostanza che le Linee guida facciano riferimento solo alla possibilità di avvalersi del supporto della Commissione di gara. Ove, infatti, il RUP riconosca i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell’offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta – rendendosi necessario chiedere l’ausilio di un tecnico esterno – ben può optare per tale soluzione in luogo di avvalersi esclusivamente della Commissione o comunque di interni. Diversamente opinando si ammetterebbe la possibilità di una accettazione pedissequa dell’offerta di un concorrente, affidandosi alle giustificazioni rese senza possibilità di verificarne concretamente l’attendibilità.
Non può quindi sostenersi che il fatto che il RUP non abbia proceduto direttamente alla verifica di anomalia, avendone delegato ad un soggetto esterno la verifica in relazione ad una voce, costituisca ex se un vizio di legittimità della procedura. L’affidamento dell’incarico di verifica dell’anomalia non spoglia infatti il RUP della relativa competenza, atteso che questi deve fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato, ove le condivida.