Con la recente ordinanza n. 8662/2020, la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale teso ad estendere l’applicazione della disciplina consumeristica anche alla figura del garante, in caso di contratto di fideiussione stipulato a favore di una società commerciale.
Invero, sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell’UE, ciò che rileva non è tanto il rapporto di accessorietà che lega obbligazione principale e quella garantita, quanto piuttosto la circostanza per cui il rapporto fideiussorio sia prestato da soggetto estraneo all’impresa. Il Giudice sovranazionale ha perciò inteso concedere una tutela rafforzata al garante indicando chiaramente, in sede di rinvio pregiudiziale, che è alle condizioni personali del garante e non del garantito che bisogna guardare per qualificarlo o meno come consumatore, con le necessarie ricadute anche procedurali in punto di prevalenza del foro del consumatore. La decisione è importante, in quanto segna un deciso revirement rispetto al passato, quando, per individuare la disciplina applicabile, si faceva riferimento sempre e comunque al debitore garantito.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione conclude affermando che “la persona fisica che s’impegna a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, nei confronti di un istituto bancario, può beneficiare della qualifica di consumatore, sulla scorta di una valutazione che, prescindendo dal carattere di accessorietà che lega i due contratti, si concentra sulla valutazione del fatto che il rapporto fideiussorio sia prestato da un soggetto estraneo all’attività d’impresa. Ciò significa che, per qualificare il garante come consumatore, si dovranno esclusivamente prendere in considerazione le sue condizioni personali, quali, ad esempio, la sua attività professionale ed il suo eventuale collegamento con quella svolta dal soggetto garantito, sia esso persona fisica o giuridica.”