Si segnala una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. V, 17 aprile 2020 n. 2471), che, prendendo posizione su un tema di estrema attualità, conferma la pronuncia resa dal TAR Lombardia n. 1064/2019 ed enuncia il cosiddetto principio di separazione nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, di cui all’art. 77 comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016.
I Giudici di Palazzo Spada hanno confermato la illegittimità di una gara di appalto per ristrutturazione, fornitura, installazione dei forni e gestione dell’impianto di cremazione presso un cimitero comunale, e ciò per l’esistenza di un vizio afferente alla composizione della Commissione giudicatrice, siccome costituita da un soggetto versante in condizione di incompatibilità ex art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Nello specifico, infatti, il presidente della Commissione aveva redatto e sottoscritto bando e disciplinare di gara e lex specialis di gara nel suo complesso, nominando anche la Commissione giudicatrice e indicandone sé stesso quale presidente.
Il principio di diritto espresso dalla pronuncia è il seguente: “Il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, è dunque quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo il principio di separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta (Cons. Stato, V, 27 febbraio 2019, n. 1387)”.